Governance & Compliance
Modello 231: da documento formale a sistema operativo
Perché adottare un Modello 231 non basta e come renderlo un sistema applicato: risk assessment per processo, protocolli eseguibili, flussi verso l’OdV e verifiche.
Il team di Cortimiglia Advisory affianca imprese e organizzazioni nella compliance GDPR, nella governance dei dati personali e nell’incarico di DPO esterno, traducendo requisiti e rischi in responsabilità, procedure e controlli applicabili.
Riferimenti principali
01 Quando intervenire
Il punto di partenza è spesso una distanza tra il sistema privacy documentato e il modo in cui i dati personali vengono realmente trattati.
Nuovi processi, tecnologie, fornitori o flussi di dati rendono registri, informative e procedure non più aderenti alla realtà operativa.
Responsabilità, nomine, informative, registri ed evidenze sono gestiti separatamente e non restituiscono un quadro unitario e verificabile.
Nuove tecnologie, trattamenti su larga scala o dati particolari possono richiedere una DPIA e misure proporzionate ai rischi per le persone.
L’organizzazione necessita di un presidio specialistico, accessibile e privo di conflitti di interesse, coinvolto tempestivamente nelle questioni privacy.
02 Attività
Le attività possono essere svolte singolarmente o come parti di un unico progetto, in base al punto di partenza.
Assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati con un referente identificato e il supporto del team: consulenza, sorveglianza, pareri sulle DPIA, formazione, audit e rapporti con il Garante.
Analisi di trattamenti, ruoli, documenti, misure organizzative e presidi esistenti, con priorità di intervento definite in base al rischio e al contesto.
Ricostruzione dei flussi di dati e predisposizione o aggiornamento dei registri dei trattamenti: finalità, basi giuridiche, categorie, destinatari, conservazione e misure di sicurezza.
Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, analisi di necessità e proporzionalità, misure di mitigazione e monitoraggio delle condizioni di rischio.
Informative, autorizzazioni interne, accordi con i responsabili del trattamento e procedure per diritti degli interessati, conservazione dei dati e gestione delle richieste.
Processi per rilevare, valutare, documentare ed escalare le violazioni dei dati personali, incluse notifica al Garante e comunicazione agli interessati quando applicabili.
Due diligence, accordi ai sensi dell’articolo 28 GDPR, istruzioni documentate e verifiche periodiche sui soggetti che trattano dati per conto dell’organizzazione.
Formazione commisurata ai ruoli, verifiche sull’applicazione delle procedure e piani di miglioramento con rilievi, responsabilità, scadenze e follow-up.
03 Ruolo del DPO
Il GDPR consente di affidare il ruolo di DPO a un soggetto esterno mediante un contratto di servizi. Anche in questa configurazione devono essere garantiti coinvolgimento tempestivo, autonomia, risorse adeguate, accesso al vertice e assenza di conflitti di interesse.
Il DPO informa e consiglia, sorveglia la conformità, promuove formazione e audit, fornisce pareri sulle valutazioni d’impatto e coopera con l’autorità di controllo. La responsabilità delle decisioni e della conformità resta in capo al titolare o al responsabile del trattamento.
Il servizio è organizzato con un referente DPO chiaramente identificato e il supporto del team, così da assicurare continuità, competenze complementari e una presenza concreta nei processi, nel rispetto dell’indipendenza richiesta dal ruolo.
04 Risultati e domande
Consulenza privacy e funzione DPO hanno perimetri distinti. Il DPO svolge compiti di informazione, consulenza e sorveglianza in autonomia; non sostituisce le decisioni né la responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento. Indipendenza e possibili conflitti di interesse vengono valutati prima dell’incarico.
Il GDPR richiede il DPO per autorità e organismi pubblici e, nel settore privato, quando le attività principali comportano monitoraggio regolare e sistematico su larga scala oppure trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o dati relativi a condanne e reati. La valutazione va documentata sul contesto concreto.
Sì. Il ruolo può essere affidato mediante un contratto di servizi. Devono essere garantite competenza, indipendenza, accessibilità, risorse adeguate, coinvolgimento tempestivo e assenza di conflitti di interesse.
No. La consulenza supporta l’organizzazione nella progettazione e nell’attuazione del sistema privacy; il DPO informa, consiglia e sorveglia in autonomia. I due perimetri devono essere definiti con chiarezza e senza conflitti di interesse.
Il monitoraggio deve essere continuativo e proporzionato al rischio. Registri, procedure e misure vanno riesaminati quando cambiano trattamenti, tecnologie, fornitori o assetti organizzativi e secondo un programma periodico di audit e verifica.
05 Collegamenti
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Perché adottare un Modello 231 non basta e come renderlo un sistema applicato: risk assessment per processo, protocolli eseguibili, flussi verso l’OdV e verifiche.
Contatti
Descriveteci trattamenti, rischi e assetto esistente: il team valuterà il punto di partenza e il perimetro più adatto, dalla consulenza privacy all’incarico di DPO esterno.
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